Obblighi informativi per l’e-commerce

Obblighi informativi per l’e-commerce

Quello che devi sapere sul DL 34/2019 e gli obblighi informativi per i marketplace e le piattaforme di ecommerce

A partire da luglio 2019, i gestori di piattaforme digitali saranno chiamati a un nuovo adempimento. Lo ha stabilito il Decreto Crescita nell’articolo 13 del D.L. 30/04/20019, n. 34. Questa iniziativa è stata proposta per facilitare il controllo della base imponibile ai fini IVA collegata alle vendite a distanza attraverso degli obblighi informativi periodici.

Gli “obblighi informativi”: di cosa si tratta?

I soggetti impegnati a gestire mercati virtuali (e-commerce e altre piattaforme digitali di questo tipo) dovranno dunque rendicontare ogni tre mesi, per ciascun fornitore, il numero totale di beni venduti in Italia, con relativo tariffario prezzi. Inoltre, il nuovo decreto differisce al 1° gennaio 2021 l’efficacia dell’art. 11-bis commi da 11 a 15 del DL 135/2018 e anticipa parzialmente il recepimento dell’art. 2 della direttiva 2017/2455/Ue, con l’obiettivo di facilitare le vendite a distanza di prodotti elettronici all’interno del territorio europeo.

Questi “obblighi informativi” si ispirano a piene mani al precedente DL 135/2018 e puntano a favorire il recupero dell’evasione IVA, cercando di facilitare al tempo stesso la registrazione di informazioni dal punto di vista del proprietario della piattaforma digitale. A differenza del decreto precedente, però, questo nuovo provvedimento interviene in maniera un po’ più estesa.

Per esempio, il DL 34/2019 stabilisce che le piattaforme debbano trasmettere periodicamente i loro dati sulle vendite a distanza effettuate all’Agenzia delle Entrate. I soggetti passivi che sfruttano un’interfaccia elettronica (e-commerce, portali, piattaforme, marketplaces e quant’altro) per facilitare il contatto con il consumatore e ottenere vendite a distanza, devono trasmettere informazioni per ciascun fornitore. Esse sono:

  • Denominazione, residenza/domicilio e indirizzo di posta elettronica;
  • Numero totale delle unità vendute in Italia;
  • Valore delle vendite effettuate in Italia, indicando l’ammontare dei prezzi o una media di valore di vendita (a scelta)

L’obbligo informativo dev’essere adempiuto con cadenza trimestrale, entro e non oltre il mese successivo a ciascun trimestre secondo modalità che verranno divulgate dall’Agenzia delle Entrate con un provvedimento futuro.

Cosa succede se non ottempero l’obbligo informativo del DL 34/2019?

Nell’eventualità in cui le piattaforme digitali di cui sopra decidano di non effettuare l’invio delle informazioni all’Agenzia delle Entrate, o esse vengano pervenute in modo incompleto o inesatto, i proprietari saranno ritenuti responsabili dell’imposta dovuta sulle vendite a distanza, a meno che non possano dimostrare che l’obbligo IVA è già stato assolto da un fornitore.

Luglio 2019: previsto il primo invio di dati per “l’obbligo informativo”

Il DL 135/2018 specificava che questi obblighi informativi si riferivano solo alle vendite a distanza di cellulari, tablet, PC e laptop, ma con il nuovo DL 34/2019 l’obbligo si estende alle vendite a distanza di qualunque tipologia di bene, ovunque la transazione sia effettuata tramite piattaforma digitale. Nello specifico, il “Decreto Crescita”, art. 13, rubricato “Vendite di beni tramite piattaforme digitali”, prevede una disciplina per la vendita di beni di qualsiasi tipologia tramite piattaforme digitali e dovrà essere applicata fino al 31 dicembre 2020.