Come si gestisce il fisco di un sito web: cosa si può detrarre o dedurre?

Se anche tu vieni colpito da un attacco di panico tutte le volte che vedi il nome del tuo commercialista sul telefono, sei ufficialmente un lavoratore autonomo o un imprenditore. Questa guida, purtroppo, non ti aiuterà a liberarti dell’incombenza terribile dell’arrivo della dichiarazione, ma ti aiuterà a fare luce sulla gestione fiscale del tuo sito web.

Del resto, probabilmente, per aprirlo hai sostenuto dei costi. E stai sostenendo dei costi anche per la sua manutenzione. Come dichiarare al commercialista ciò che stai facendo? È possibile scaricare parte della spesa in qualità di attività pubblicitaria?

In questa guida, pensata per aiutarti a comprendere meglio il complesso linguaggio del fisco e del commercialista, proveremo a fare luce su un problema che colpisce tante persone come te che vogliono sfruttare al massimo i benefici (fiscali) del loro sito web. Per tutto il resto ci sono le guide SEO di Innovando che confezioniamo con cura ogni settimana!

Che tipo di sito web possiedi?

Realizzazione, manutenzione e gestione dei siti web aziendali in Italia incidono non poco sui costi che un’azienda, specialmente una PMI, deve sostenere per mantenere una certa visibilità – o addirittura un canale di vendita – online. Sebbene i costi varino in base al settore e al tipo di attività svolta, esistono alcune regole generali che possono aiutarti a farti strada nel complesso “burocratese” che ti verrà sciorinato da un commercialista. Pace all’anima sua, lui conosce bene gli argomenti di cui parla, e spesso dà per scontato che anche noi siamo a conoscenza degli stessi concetti base. Ahimè, no.

Un altro problema è che, nonostante ci siano più siti web che esseri umani – o quasi – al momento la normativa italiana non risulta essere particolarmente chiara. In pratica non esistono norme specifiche, né sono mai stati fatti chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate. Va da sé che il corretto trattamento contabile di un sito web dipende molto da coloro che amministrano i vostri conti e dipende, spesse volte, dalla loro competenza in materia di voci di bilancio.

Il primo step da effettuare è quello di riconoscere la natura del proprio sito web, e questo è un distinguo che tutti sono in grado di fare. Da lì, e dunque dalle sue finalità, si può fare una classificazione civilista che permetterà un trattamento fiscale il più corretto e trasparente possibile.

Cosa dice il codice civile? Il sito web è un bene immateriale

“Un sito internet, così come un software, è indubbio che possa essere annoverato tra le opere dell’ingegno di carattere creativo”. Articolo 2575 comma 1 del Codice Civile. In base al principio OIC 24, dunque, tutte le creazioni intellettuali potenzialmente oggetto di rapporti giuridici devono essere considerati beni immateriali. In pratica, strumenti “senza materialità” che detengono comunque un certo valore economico che può costituire un valore per le imprese.

Ora sai che il tuo sito web è un bene immateriale, a differenza, per esempio, del capannone di produzione che è un bene materiale. I siti web si dividono principalmente in due categorie:

  • Siti vetrina
  • Siti commerciali

Al fine di trattare correttamente un sito web dal punto di vista fiscale è necessario analizzare le finalità di questo.

I siti vetrina sono i classici siti istituzionali dove l’azienda viene presentata, insieme ai prodotti e alla mission, ai clienti digitali. Da un punto di vista strettamente pratico, questa categoria di siti internet è molto ampia, ma ha una caratteristica fondamentale: non è mai possibile effettuarvi sopra acquisti, né di beni, né di servizi, direttamente online. Per effettuare acquisti è necessario contattare l’azienda attraverso differenti canali.

I siti commerciali sono spazi come quelli che puoi facilmente immaginare, ovvero gli eCommerce. Sono finalizzati all’acquisto direttamente online di qualcosa e permettono all’utente di gestire in autonomia il processo di acquisto.

Il trattamento fiscale dei siti vetrina

Il sito vetrina ha come finalità quella di far conoscere agli utenti la propria attività. Va da sé che la sua creazione, gestione e manutenzione sia da considerarsi una “Spesa di pubblicità”.

La spesa di pubblicità della realizzazione di un sito web è di competenza dell’esercizio in cui esso è stato realizzato, e andrà impuntato nel Conto economico alla voce “Costi per servizi”.

Le spese pubblicitarie sono deducibili in base ai principi generali di determinazione del reddito di impresa nell’esercizio di riferimento. L’unica eccezione a questa casistica riguarda le start-up o le aziende di nuova costituzione. In questo caso la voce dovrà essere iscritta all’attivo dello stato patrimoniale, tra i “Costi di impianto ed ampliamento”, da ammortizzare in massimo cinque esercizi contabili. L’ammortizzazione è uno strumento che ti permette – spiegato in maniera molto lapidaria – di spalmare le spese di acquisto di prodotti necessari in un numero di anni, in maniera da renderle sostenibili nella condotta dell’attività. In questo caso le spese sono deducibili per la quota di ammortamento imputabile all’esercizio.

Dal punto di vista dell’IVA, invece, i siti web vetrina sono detraibili.

Il trattamento fiscale dei siti commerciali

Come si inquadra correttamente un sito internet commerciale? Facciamo una destinazione. Il sito web potrebbe avere la finalità di sviluppare l’attività commerciale della propria impresa. Oppure, avere quella di sviluppare l’attività aziendale in una direzione precedentemente non perseguita.

Nel caso in cui il sito commerciale sviluppi l’attività tipica dell’impresa, i costi di implementazione sono da considerarsi oneri pluriennali da capitalizzare e iscrivere a bilancio sotto i “Diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle opere dell’ingegno” all’attivo dello stato patrimoniale. Questa voce è deducibile in misura non superiore al 50% del costo.

Nell’ipotesi in cui il sito commerciale sviluppi l’azienda verso nuove direzioni, la voce sarà da scrivere all’attivo dello stato patrimoniale presso i “Costi di impianto e ampliamento”, ammortizzabili nei cinque esercizi contabili a venire previo consenso del collegio sindacale esistente. In questo caso le spese sono deducibili per la quota di ammortamento imputabile all’esercizio.

Anche in questo caso dal punto di vista dell’IVA le spese sostenute per i siti commerciali saranno totalmente detraibili.

La gestione dei costi periodici per i siti web

Ora che sappiamo come gestire i costi di progettazione e realizzazione del sito web, bisogna capire come indirizzare fiscalmente i costi periodici legati alla gestione. Nello specifico:

  • Manutenzione del sito internet da ogni punto di vista, dai copy fino all’aggiornamento del codice e consulenze varie.
  • Costi di dominio;
  • Costi legati al server.

Per quanto riguarda i costi di manutenzione e gestione del sito web, ci riferiamo in particolare ai costi legati alla manutenzione dei server e altre attività di consulenza per trarre il meglio dalla propria attività online. Questi costi sono spesati nell’esercizio di riferimento, in qualità di costi operativi ricorrenti. Rientrano in questa categoria anche i costi legati alla manutenzione del server.

I costi legati al dominio internet sono capitalizzati come oneri pluriennali come “Concessioni, licenze e simili”. Il dominio può essere ammortizzato (dunque il costo può essere spalmato su più esercizi) e fiscalmente le quote sono deducibili in misura non superiore a 1/18.

In ultimo, parliamo dei costi  legati alla redazione e alla preparazione di nuovi contenuti. Questi ultimi sono da considerarsi spese per da rendicontare nell’esercizio di riferimento e sono deducibili in tal senso.

La fiscalità di un sito web è ancora materia di forti disquisizioni, ma questo articolo potrebbe aiutarti a fare luce sul bilancio redatto dal tuo commercialista. L’obiettivo, come sempre, è quello di aiutarti e fornirti gli strumenti necessari a comprendere ciò che hai davanti, al fine di poter fare domande pertinenti e, magari, essere in grado di dedurre o detrarre spese che sono state sorvolate in precedenza. Innovando, del resto, è qui per darti una mano.